1. Nei comuni ad alta specificità montana, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.
2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono autorizzati a procedere tramite trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una
«7-bis. Per i comuni montani ad alta specificità montana gli oneri stabiliti dal presente articolo sono ridotti della metà».