Art. 11.
(Lavori pubblici di competenza statale
in montagna).

      1. Nei comuni ad alta specificità montana, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.
      2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono autorizzati a procedere tramite trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
      3. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una

 

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quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.
      4. I comuni ad alta specificità montana sono autorizzati a contrarre mutui a totale carico dello Stato secondo le disposizioni previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, e successive modificazioni.
      5. Dopo il comma 7 dell'articolo 92 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

      «7-bis. Per i comuni montani ad alta specificità montana gli oneri stabiliti dal presente articolo sono ridotti della metà».